|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
|
Roma,
24 ottobre 2016
Circolare n. 179/2016
Oggetto: Tributi – Stretta sui
depositi Iva – Obbligo di versamento dell’imposta per estrarre i beni.
Il
decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, in via di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interviene in maniera restrittiva sui
depositi Iva.
E’
stato infatti previsto, con efficacia dall’1 aprile 2017, che l’imposta dovuta
all’atto dell’estrazione dei beni sia assolta mediante versamento diretto,
senza possibilità di compensazione.
Nel
caso di beni importati, com’è noto, l’introduzione nel deposito Iva consente di
evitare il versamento diretto dell’imposta in dogana. La modifica introdotta renderebbe
vano il passaggio nel deposito dal momento che l’imposta dovrebbe comunque
essere versata per cassa.
Fermo
restando che debitore è il soggetto che estrae i beni, l’adempimento del
versamento è stato posto a carico del gestore del deposito che dovrà operare in
nome e per conto del soggetto estrattore; il gestore è responsabile
solidalmente sia per il versamento dell’imposta che per le sanzioni applicate
in caso di mancato versamento.
La
nuova disposizione non ha impatto sui beni introdotti in deposito a seguito di
acquisti intracomunitari, per i quali l’estrazione verrà assolta tramite
l’integrazione della fattura e l’annotazione nel registro degli acquisti.
Si
ritiene che la misura, oltre a penalizzare l’operatività dei depositi Iva,
rischi di comportare ricadute negative anche sui flussi import del nostro Paese
dal momento che oggi l’Italia si trova ad avere una delle aliquote Iva più alte
dell’UE.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li n.140/2015 e 68/2015
|
Responsabile
di Area |
|
|
D/d |
© |